News

Nuove procedure paesaggistiche

14 Gennaio 2010

Nuove procedure paesaggistiche dal 1°gennaio 2010 - Enti Locali idonei

Con il 1 ° gennaio 2010 entrano in vigore le nuove procedure paesaggistiche stabilite dall’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 “Codice dei beni Culturali e del Paesaggio”, non essendo stato prorogato il regime transitorio previsto dall’art. 159 del Codice.

Tali nuove procedure si applicano anche “ai procedimenti rilascio dell’autorizzazione paesaggistica che alla data del 31 dicembre 2009 non si siano ancora conclusi con l’emanazione della relativa autorizzazione o approvazione” (v. art. 159, comma 1 del D. Lgs. 42/2004).

Dal 1° gennaio 2010 potranno rilasciare autorizzazioni paesaggistiche, sulla base delle nuove procedure stabilite dal Codice del Paesaggio, solo gli Enti locali inclusi negli elenchi approvati da Regione Lombardia e ritenuti idonei ad esercitare le competenze paesaggistiche loro attribuite dall’art. 80 della L.R. 12/2005.

Ad oggi, sulla base degli elenchi approvati con i decreti del Direttore Generale al Territorio e Urbanistica n. 6820 del 3 luglio 2009, n. 9447 del 23 settembre 2009 e n. 14545 del 30 dicembre 2009 (in allegato), sono stati ritenuti idonei 1093 Comuni lombardi, oltre alle Province, agli Enti gestori dei Parchi regionali ed alle Comunità Montane.

Gli Enti locali titolari di funzioni paesaggistiche attribuite dall’art. 80 della legge regionale 12/2005 che non risultano inclusi negli elenchi sopraindicati non potranno rilasciare, a partire dal 1° gennaio 2010, autorizzazioni paesaggistiche.
Per questi Enti le relative funzioni amministrative “sono esercitate dalla provincia competente per territorio ovvero, per i territori compresi all’interno dei perimetri dei parchi regionali, dall’ente gestore del parco.” (v. art. 80, comma 6 bis, della LR 12/2005).

FONTE: REGIONE LOMBARDIA